
"Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575". Così si legge al primo articolo della bozza del ddl che introduce il reato di femminicidio, visionata dall'Adnkronos. Il provvedimento è costituito da 7 articoli.