Il bonus consiste in 100 euro in più nella tredicesima
Si allarga la platea dei beneficiari del bonus Natale di 100 euro che sarà erogato con la tredicesima. La norma che amplia la platea degli aventi diritto da poco più di un milione a oltre quattro milioni e mezzo di contribuenti, a quanto si apprende, sarebbe contenuta nello stesso decreto approvato dal Cdm per riaprire i termini per l'adesione al concordato preventivo biennale, con nuova scadenza al 12 dicembre. "Viene di fatto eliminato il requisito di avere il coniuge a carico e dunque per avere il bonus basterà avere almeno un figlio a carico", ha dichiarato Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze.
Il Bonus Natale consiste in un’indennità di 100 euro e sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti, in presenza di determinati requisiti, direttamente nella tredicesima mensilità. Il Bonus è disciplinato nel dettaglio dall’art. 2-bis, inserito in sede di conversione del D.L. n. 113/2024 a opera della L. n. 143/2024.
L’indennità ricalca come modalità di erogazione le regole già previste per altre tipologie di bonus (es. trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente art. 1, D.L. n. 3/2020). In buona sostanza il datore di lavoro sostituto d’imposta eroga al lavoratore le somme per poi recuperarle mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Il bonus deve essere calcolato tenendo conto delle giornate di detrazione di lavoro dipendente spettanti ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 917/1986. Ove siano inferiori a quelle dell’intero anno, occorre procedere al riproporzionamento.
Al momento, prima della modifica annunciata dal viceministro Leo, i tre requisiti per avere diritto al bonus sono:
1. possedere un reddito annuo complessivo, nel 2024, non superiore ai 28mila euro.
2. avere il coniuge e almeno un figlio a carico
3. l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 (con esclusione di quelli da pensione) deve essere superiore alle detrazioni di lavoro dipendente.
Il lavoratore deve effettuare apposita richiesta al datore di lavoro in cui indica di averne diritto. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024.