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Sciopero venerdì 13 dicembre, ecco il decreto del Tar: stop di 24 ore

Cancellata la precettazione decisa da Salvini. Per i giudici amministrativi "i richiamati disagi discendenti dallo sciopero appaiono riconducibili all’effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro"

Matteo Salvini - Fotogramma
Matteo Salvini - Fotogramma
12 dicembre 2024 | 16.17
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Il Tar del Lazio annulla la precettazione decisa da Matteo Salvini per lo sciopero di venerdì 13 dicembre. La protesta, quindi, durerà 24 ore anche nel trasporto pubblico.

Ad apporre il sigillo sull'esito del braccio di ferro tra il ministro Salvini e Usb sullo sciopero generale di domani, venerdì 13 dicembre, è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione terza, con un decreto che sospende l'ordinanza del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Decreto con cui, si legge nel documento visionato dall'AdnKronos, il Tar "accoglie la proposta istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, sospende l’efficacia della gravata ordinanza" e "fissa per la trattazione collegiale della controversia la camera di consiglio del 13 gennaio 2025".

Il Tar del Lazio si pronuncia così sul ricorso proposto da Usb contro il Mit per l'annullamento dell'ordinanza del 10 dicembre 2024 del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale è stata ordinata la riduzione a quattro ore dello sciopero generale proclamato dalla confederazione Usb, per una durata di 24 ore, nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto pubblico locale, del trasporto marittimo e del servizio taxi previsto per il giorno 13 dicembre 2024.

Le motivazioni del Tar

Il Tar sospende l'orinanza di Salvini "considerato che l’invito formulato dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (...) è stato accolto dalle sigle sindacali, con conseguente conformazione alle relative indicazioni e prescrizioni; considerato che tale Commissione non ha formulato al ministero alcuna segnalazione o proposta con riferimento allo sciopero in questione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, che stabilisce che il potere di precettazione possa essere esercitato 'su segnalazione della Commissione di garanzia' nelle situazioni in cui possa derivare dallo sciopero un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati – segnalazione nella specie assente – 'ovvero, nei casi di necessità e urgenza' di propria iniziativa dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato, al ricorrere dei presupposti di legge di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati conseguente all’esercizio dello sciopero".

E ancora, si legge nel testo del decreto del Tar, "considerato che non emergono, dalla gravata ordinanza, quelle ragioni che, in assenza della segnalazione della predetta Commissione, possano sorreggere la disposta precettazione, tenuto conto che i richiamati disagi discendenti dallo sciopero appaiono riconducibili all’effetto fisiologico proprio di tale forma di astensione dal lavoro, né emergono le motivazioni in base alle quali i disagi eccederebbero tale carattere, tenuto conto della vincolante presenza di fasce orarie di garanzia di pieno servizio; considerato che sono, dunque, positivamente riscontrabili i presupposti di estrema gravità ed urgenza previsti dall’art. 56 c.p.a. per la concessione della richiesta tutela cautelare monocratica, tenuto conto dell’imminenza della data dello sciopero, come proclamato, e l’irreversibilità del pregiudizio che deriverebbe dall’esecuzione della gravata ordinanza di precettazione, non altrimenti riparabile, con conseguente vanificazione della stessa tutela giurisdizionale".

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