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Naspi, entro 31 gennaio comunicazione reddito presunto per 2025: come fare

Annunciato l'avvio di una campagna proattiva rivolta ai percettori dell’indennità mensile di disoccupazione

Naspi, entro 31 gennaio comunicazione reddito presunto per 2025: come fare
20 dicembre 2024 | 15.45
LETTURA: 3 minuti

L’Inps annuncia l’avvio di una campagna proattiva, finanziata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e rivolta ai percettori dell’indennità mensile di disoccupazione Naspi. A partire dal mese di dicembre 2024, l’obiettivo è informare i beneficiari sull'importanza di dichiarare, entro il 31 gennaio 2025, il reddito presunto per l’anno 2025, anche se questo è pari a zero.

I beneficiari interessati riceveranno una comunicazione personalizzata dall’Istituto. La dichiarazione dovrà essere inviata utilizzando il modello Naspi-com, disponibile nella scheda servizio 'Naspi: indennità mensile di disoccupazione', oppure attraverso i Patronati.

Inoltre, l’Inps contatterà gli utenti tramite diversi canali, tra cui e-mail, sms, telefono, pec e lettere cartacee. Gli utenti potranno inoltre visualizzare tali comunicazioni nell’area riservata MyInps.

Cosa cambia dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore una nuova misura che modificherà le condizioni per l’accesso alla Naspi. La modifica è stata introdotta attraverso un emendamento alla manovra approvato dai relatori e mira a contrastare il fenomeno dei cosiddetti “furbetti della Naspi”.

Secondo quanto stabilito, un lavoratore che abbia dato dimissioni volontarie da un impiego a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti potrà accedere alla Naspi in caso di licenziamento dal nuovo rapporto di lavoro solo se avrà maturato almeno 13 settimane di contribuzione presso quest’ultimo impiego.

La misura mira a combattere le dimissioni seguite da rioccupazioni brevi o intermittenti che si concludono con un licenziamento mirato per ottenere l’indennità di disoccupazione. L’obiettivo è anche ridurre gli abusi che permettono alle aziende di evitare di pagare il cosiddetto ticket di licenziamento, che costituisce un contributo obbligatorio per finanziare la Naspi in caso di fine del rapporto di lavoro involontario.

A chi è rivolta

La NASpI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

- apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

I requisiti

Allo stato attuale, i lavoratori possono accedere alla Naspi soddisfacendo i seguenti criteri:

- Stato di disoccupazione involontaria, ovvero licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro non volontaria;

- Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Decorrenza e durata

L’indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto lavorativo e viene erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive maturate nei 4 anni precedenti.

Per ottenere l’indennità, inoltre, il lavoratore deve dichiarare immediatamente la propria disponibilità al lavoro, compilando l’apposita dichiarazione sul sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Quanto spetta

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT e reso noto ogni anno dall'INPS con circolare pubblicata sul sito (1.352,19 euro per il 2023).

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda.

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