Stesso discorso anche per quelle anticipate
Per le pensioni con quota 100, 102 e per quelle anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione, e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo. Il chiarimento arriva dall'Inps che ricorda come l'istituto provveda ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.
I pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, comunque, prosegue la nota, prima del compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all'Inps eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione. In caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’Inps, conclude la nota, è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.
Unica eccezione, quella per i redditi da lavoro autonomo occasionale purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui. Ma aggiunge, la nota ricordando le circolari n. 11 del 2019 e n. 117 del 2019 ( a cui si rinvia per tutti gli approfondimenti), ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all'attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.