Entro la scadenza del 30 novembre è necessario versare il secondo acconto delle imposte sui redditi. Più tempo, fino al 16 gennaio 2024 con la possibilità di rateizzare fino a maggio, è concesso alle persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro: uno sguardo al calendario tra regole ed eccezioni introdotte dal Decreto Anticipi
Entro la scadenza del 30 novembre è necessario procedere con il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi 2023. Grazie alle novità del Decreto Anticipi, però, per autonomi e imprenditori individuali sarà possibile posticipare il pagamento a gennaio 2024.
La misura, riservata alle persone fisiche titolari di partite IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro, prevede anche la possibilità di rateizzare le somme dovute in 5 mensilità, fino a maggio 2024.
Uno sguardo alla tabella di marcia tra regole ordinarie ed eccezioni previste dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 145 del 2023.
Nel canonico calendario fiscale il tax day del 30 novembre segna il termine ultimo per il versamento del secondo acconto di IRPEF, IRAP, IRES e delle imposte sostitutive.
Si tratta dell’appuntamento autunnale con i pagamenti, che arriva dopo quello estivo del 30 giugno in cui i contribuenti sono chiamati a corrispondere il saldo dell’anno precedente e il primo acconto.
L’acconto IRPEF è dovuto se l’imposta dichiarata nel 2023, e quindi relativa al 2022, è superiore a 51,65 euro e deve essere pagato in modalità diversa a seconda dell’importo:
● con unico versamento, entro il 30 novembre, se è inferiore a 257,52 euro;
● in due rate, una a giugno insieme al saldo e una a novembre, se è pari o superiore a 257,52 euro.
Grazie alle novità introdotte dal Decreto Anticipi, quest’anno per le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro la scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024.
Ai tempi più lunghi si affianca anche la possibilità di pagare le somme dovute in 5 rate di pari importo da gennaio a maggio 2024, entro il giorno 16 del mese con interessi pari al 4% annuo.
La novità interessa solo il calendario del 2023 e non tocca i contributi previdenziali e assistenziali che restano dovuti entro il 30 novembre 2023.
Possono far riferimento alla tabella di marcia così come riscritta dal DL n. 145 del 2023 le persone fisiche titolari di partita IVA che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro.
Chi esercita più attività classificate con diversi codici Ateco per la verifica dei requisiti dovrà sommare i compensi e i ricavi. Stessa regola è prevista per chi svolge un’attività di lavoro autonomo e allo stesso tempo un’attività di impresa.
La scadenza resta invece fissata al 30 novembre, senza possibilità di rateizzazione fino a maggio 2024, per i contribuenti non titolari di partita IVA e per i titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche come, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali.