L'ecobonus è la detrazione riconosciuta per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici. Messa in secondo piano con l'introduzione del superbonus, è destinata a tornare protagonista nel 2024 con l'addio all'agevolazione del 110%.
L'aliquota ordinaria di detrazione spettante è pari al 50 o al 65% delle spese sostenute. Regole di maggior favore sono previste per i lavori in condominio, per i quali in presenza di specifiche condizioni l'ecobonus sale fino all’85%.
Un focus di regole e lavori inclusi nell'agevolazione.
Disciplinata dall'articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, l'agevolazione per i lavori volti alla riqualificazione degli edifici esistenti è in vigore fino al 31 dicembre 2024 e, con l'addio al superbonus del 110%, diventa centrale soffermarsi sulle regole per accedervi.
L'ecobonus spetta nella misura del 50 per cento per le spese relative alla sostituzione di finestre e infissi, per le schermature solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali.
La misura dello sconto IRPEF o IRES riconosciuto sale al 65% se, ad esempio, si sostituisce la caldaia esistente con impianti dotati di sistemi di termoregolazione evoluti o, ancora, in caso di interventi sull'involucro dell'edificio volti a migliorare le prestazioni energetiche estive o invernali.
All’ecobonus ordinario si affiancano le agevolazioni potenziate per i condomini, nel rispetto di due differenti parametri.
Si può beneficiare della detrazione nella percentuale del 70 o del 75% sulla base del miglioramento delle prestazioni energetiche conseguite per effetto dei lavori effettuati.
Se oltre ai lavori di riqualificazione energetica si effettuano anche interventi di adeguamento antisismico nelle zone più a rischio, l'ecobonus passa all’80 o all’85% della spesa sostenuta.
Sui lavori eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, l'ecobonus aumenta anche se si eseguono esclusivamente lavori di riqualificazione energetica.
In particolare, l'agevolazione riconosciuta passa:
● al 70%, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso;
● al 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).
L'ecobonus dovrà essere calcolato in tali fattispecie su un massimo di 40,000 euro per ciascuna unità immobiliare che compone l'edificio.
L'ecobonus già maggiorato per i condomini può essere ulteriormente incrementato, in caso di lavori effettuati su edifici situati in zone sismiche 1, 2 e 3 che, oltre al risparmio energetico, sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico.
Queste le regole e le condizioni da rispettare:
● l'ecobonus passa all’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
● in caso di riduzione di 2 o più classi di rischio sismico, l'ecobonus è riconosciuto nella misura massima dell’85%.
A salire è anche il limite di spesa, pari a 136.000 euro per ciascuna unità immobiliare del condominio.