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Bonus casa, ultima scadenza per la cessione del credito il 4 aprile. Stop alla remissione in bonis

C’è tempo fino al 4 aprile 2024 per l’invio della comunicazione per la cessione del credito relativa ai bonus casa. Stop alla possibilità di remissione in bonis entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi

Bonus casa, ultima scadenza per la cessione del credito il 4 aprile. Stop alla remissione in bonis
03 aprile 2024 | 12.07
LETTURA: 3 minuti

Bonus casa, la scadenza per la comunicazione di cessione del credito del 4 aprile prossimo sarà definitiva. Questo il termine finale per optare per la modalità alternativa all’utilizzo in detrazione fiscale dei bonus edilizi.

Per effetto delle novità approvate nel corso del Consiglio dei Ministri del 26 marzo viene meno l’ulteriore chance di remissione in bonis entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2024.

Bonus casa, ultima scadenza per la cessione del credito il 4 aprile 2024

La scadenza per la comunicazione delle opzioni relative alla cessione del credito relative ai bonus casa è stata spostata dal 16 marzo al 4 aprile prossimo.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 22 febbraio ha concesso un margine di tempo superiore per effettuare l’adempimento necessario per perfezionare la cessione del credito.

La scadenza di giovedì 4 aprile interessa in particolare i contribuenti che nello scorso anno hanno sostenuto spese per lavori in casa per i quali è ancora ammessa la cessione del credito, al pari dei beneficiari delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 ai fini della cessione delle rate non ancora fruite.

Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti in calendario per chi intende monetizzare le detrazioni fiscali in quanto, ad esempio, è incapiente e non può fruire dei bonus edilizi in dichiarazione dei redditi non avendo IRPEF sufficiente per “assorbire” la quota annua spettante.

Dal punto di vista operativo, ai fini della comunicazione per la cessione del credito in relazione al superbonus e agli altri bonus edilizi sarà necessario accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e selezionare il link denominato “Comunicazioni opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.

L’invio dovrà essere effettuato entro il prossimo 4 aprile e i crediti ceduti saranno quindi visibili nel Cassetto Fiscale del beneficiario entro il giorno 10 del mese successivo, ai fini dell’accettazione e conseguentemente dell’utilizzo in compensazione.

Non vi saranno seconde opportunità per chi non effettuerà l’invio per tempo: salta la possibilità di remissione in bonis entro la scadenza della dichiarazione dei redditi 2024.

Cessione dei crediti, stop alla remissione in bonis

Fino allo scorso anno, la mancata trasmissione entro la scadenza del modello per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito poteva essere sanata mediante la remissione in bonis.

La possibilità di regolarizzare l’omissione, entro la scadenza della dichiarazione dei redditi e versando una somma pari a 250 euro, viene ora meno per effetto delle novità introdotte dal decreto legge in materia di agevolazioni fiscali approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 26 marzo.

La linea del Governo sul superbonus e, più in generale, sulle regole per la fruizione dei bonus edilizi introdotte dal Decreto Rilancio, si fa sempre più rigida. Per quel che riguarda lo stop alla remissione in bonis, alla base della scelta operata vi è la necessità di acquisire l’”ammontare complessivo delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate”. Questo quanto riportato nel comunicato stampa diramato da Palazzo Chigi.

Chi non opterà per la cessione del credito entro il 4 aprile avrà quindi come unica opportunità quella dell’utilizzo dei bonus fiscali in detrazione.

Porte sbarrate al momento sul fronte di possibili soluzioni alternative per gli incapienti che, anche a fronte del caos legato alla repentina evoluzione normativa relativa al superbonus, non hanno ancora individuato cessionari pronti all’acquisto delle somme maturate.

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